certificato provvisorio e definitiva  dell'ispettorato provinciale agrario


 

artt. 33 e 34, L. 26.05.1965, n. 590, modificano

artt. 3 e 4, L. 06.08.1954, n. 604

 

Per conseguire le agevolazioni, di cui alla L. 06.08.1954, n. 604, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta devono produrre al momento della registrazione (non dichiarare in atto) lo stato di famiglia ed un certificato dell'ispettorato provinciale agrario attestante la sussistenza dei requisiti, di cui ai nn. 1, 2 e 3, dell'art. 2, L. 06.08.1954, n. 604.

 

In luogo del certificato può essere prodotta una attestazione provvisoria dell'ispettorato provinciale agrario da cui risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio.

 

art.      3, L. 06.08.1954, n. 604

 

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'Ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente (cfr. art. 33, L. 26.05.1965, n. 590).

 


 

Il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni deve sussistere al momento dell'atto.

Il certificato definitivo dovrà attestare che i requisiti richiesti per la concessione delle agevolazioni tributarie sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto.

Se al momento della registrazione viene prodotto il certificato definitivo, questo deve necessariamente essere di data posteriore all'atto.

 

art. 4, L. 06.08.1954, n. 604

 

In luogo del certificato dell'Ispettorato agrario richiesto dall'art. 3 puo` essere prodotta una attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio (comma, così sostituito da art. 34, L. 26.05.1965, n. 590).

L'attestazione provvisoria potrà avere una data anche anteriore all'atto di acquisto, avendo mera funzione preparatoria per il rilascio del certificato definitivo.

 

In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalita` l'interessato deve presentare all'Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente (2).

 

Nella ipotesi contemplata dal presente articolo l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

 

Cfr. art. 1, L. 10.08.1988, n. 349