certificato provvisorio
e definitiva dell'ispettorato
provinciale agrario
artt. 33 e 34,
L. 26.05.1965, n. 590, modificano
artt. 3 e 4, L.
06.08.1954, n. 604
Per conseguire le agevolazioni, di cui alla L. 06.08.1954, n.
604, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta devono produrre al momento della
registrazione (non dichiarare in atto) lo stato di famiglia ed un
certificato dell'ispettorato provinciale agrario attestante la sussistenza dei
requisiti, di cui ai nn. 1, 2 e 3, dell'art. 2, L. 06.08.1954, n. 604.
In luogo del certificato può essere prodotta una attestazione
provvisoria dell'ispettorato provinciale agrario da cui risulti che sono in
corso gli accertamenti per il rilascio.
art. 3, L.
06.08.1954, n. 604
A partire dall'entrata in vigore della presente legge, per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'Ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente (cfr. art. 33, L. 26.05.1965, n. 590).
Il possesso dei requisiti per
usufruire delle agevolazioni deve sussistere al momento dell'atto.
Il certificato definitivo dovrà
attestare che i requisiti richiesti per la concessione delle agevolazioni
tributarie sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto.
Se al momento della
registrazione viene prodotto il certificato definitivo, questo deve
necessariamente essere di data posteriore all'atto.
art. 4, L. 06.08.1954, n. 604
In luogo
del certificato dell'Ispettorato agrario richiesto dall'art. 3 puo` essere
prodotta una attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo dalla quale
risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio (comma, così sostituito
da art. 34, L. 26.05.1965, n. 590).
L'attestazione provvisoria potrà
avere una data anche anteriore all'atto di acquisto, avendo mera funzione
preparatoria per il rilascio del certificato definitivo.
In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al
momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalita` l'interessato
deve presentare all'Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante
che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto;
in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo
seguente (2).
Nella ipotesi contemplata dal presente articolo l'azione
dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si
prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal
comma precedente.
Cfr. art. 1, L. 10.08.1988, n.
349